Nel nuovo testo unico all´esame la proroga possibile a fronte della cessione del 20% del capitale sociale o della fusione di almeno due società affidatarie del servizio di tpl Sono
Nel nuovo testo unico all´esame la proroga possibile a fronte della cessione del 20% del capitale sociale o della fusione di almeno due società affidatarie del servizio di tpl
Sono contenute nei 13 articoli del nuovo testo unificato adottato dalla commissione Trasporti della Camera quale testo base in materia di trasporto pubblico locale, le novità sull´affidamento del trasporto pubblico locale.
Dopo l´approvazione del disegno di legge delega in materia ambientale (AS1753), che prevede la non applicabilità della disciplina dell´in house e quella della gestione tramite società mista il cui socio sia scelto tramite gara al settore del tpl, si profila all´orizzonte una novità ad oggi contenuta nel testo all´esame della IX Commissione.
Le disposizioni innovative puntano soprattutto ad una possibile proroga, come si legge nell´art. 2 (regime transitorio):
´1. Il comma 3-bis dell´articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate e concluse, tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano eserciti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico nonché da soggetti privati, cooperative o consorzi sono prorogabili al 31 dicembre 2005. In tale periodo i servizi di trasporto pubblico regionale e locale continuano ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati, previa stipula di un nuovo contratto di servizio pubblico ai sensi dell´articolo 19 che assicuri l´equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all´articolo 17……..´
ed ancora ´3-quater. Le regioni possono inoltre disporre una eventuale proroga, per un massimo di ulteriori quattro anni, della durata del periodo transitorio di cui al comma 3-bis a condizione che, entro il 31 dicembre 2005, si sia verificata una delle seguenti condizioni: a) sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi; b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale operanti in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale………´
……. ´3-sexies. I soggetti titolari dell´affidamento dei servizi ai sensi dell´articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall´articolo 14, comma 5 lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall´entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi, ovvero a cedere, con procedure ad evidenza pubblica, alle medesime società, una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-quater per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l´affidamento di servizi´.
Le disposizioni in materia di trasporto pubblico ´Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4857 Raffaldini, C. 4928 Sanza e C. 5057 Pasetto´ dopo mesi di discussione prevedono nuovi scenari.
Dopo l´adozione del nuovo testo unico la Commissione ha rinviato il seguito dell´esame ad una prossima seduta.
E per saperne di più vi proponiamo il testo unico
Manuela Michelini – clickmobility.it
(06-12-2004)