Il ricorso promosso dall'Emilia Romagna contro la legge finanziaria 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L'ILLEGITTIMITA DELL'ART.4, COMMA 157 NELLA PARTE RELATIVA AL FONDO PER IL TPL

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L'ILLEGITTIMITA DELL'ART.4, COMMA 157 NELLA PARTE RELATIVA AL FONDO PER IL TPL

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 157 nella parte relativa al fondo per il tplE' invece “costituzionalmente necessario” che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “cui fa riferimento la disposizione impugnata sia adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata”

La Corte Costituzionale ha dichiarato che è illegittimo L'art. 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003 – legge finanziaria -, n. 350, nella parte in cui prevede la costituzione di "un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" – con una  dotazione di 33 milioni di euro per l’anno 2004 – voluto per assicurare il  
conseguimento di "risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale".
La risposta della Corte arriva con regolare sentenza, la numero 222, al ricorso  promosso dalla  Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.

"È invece costituzionalmente necessario, al fine di assicurare in modo adeguato la leale collaborazione fra le istituzioni statali e regionali, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui fa riferimento la disposizione impugnata sia adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui L'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997".

La sentenzaManu Mich. – clickmobility.it

Left Menu Icon