Nel testo definitivamente approvato è prevista la proroga di un anno per tutti e di due ad alcune condizioni
Il Senato ha approvato in via definitiva la Finanziaria 2006. Come già anticipato nei giorni scorsi da Clickmobility.it nel testo del maxi-emendamento è stato inserito un comma relativo al TPL.
Si tratta del comma 397 che riprende una parte rilevante del contenuto del ddl unificato sul TPL in discussione alla Camera dei Deputati e che modifica direttamente l’articolo 18 del d.lgs.422/97.
Le novità introdotte sono le seguenti.
1. Il periodo transitorio del d.lgs. 422/97 è prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2006. Per le gare, quindi, le regioni hanno la possibilità di aspettare ancora un anno.
2. Oltre questa scadenza, le regioni possono prorogare il periodo transitorio di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2007 nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:
* limitatamente alle aziende pubbliche, se viene ceduto il 20% del capitale, ovvero il 20% dei servizi, a privati. Per le gare ci sarebbe quindi ancora un anno di tempo;
* se si realizza una fusione o si costituisce una società consortile tra almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale operanti L'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale .
3. Per le realtà dove si sia provveduto all’affidamento in house (oggi non più possibile) dovrà affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro il 2006, una quota di almeno il 20% dei servizi a soggetti privati.
Questo terzo punto, a causa della formulazione, non risulta chiarissimo. Non è infatti certo se l’affidamento concorsuale debba essere realizzato dall’amministrazione locale competente o dall’azienda affidataria. L’interpretazione è particolarmente rilevante nel caso di Roma perché il Comune ha già affidato a privati il 20% dei servizi (la nuova gara, gestita dall’ATAC, è in fase di conclusione) e quindi sarebbe in regola con il disposto normativo. Se l’affidamento, invece, dovesse essere svolto da Trambus e Met.Ro., a parte l’oggettiva difficoltà di affidare ad altri il 20% dei servizi di metropolitana, non è chiaro come possa trovare applicazione la norma. Non sarebbe inoltre scontata la compatibilità del subaffidamento dei servizi (in misura così rilevante) con l’esercizio del controllo analogo da parte dell’ente locale.
LEGGE FINANZIARIA 2006
ART. 1.
Commi 1-396 (Omissis)
397. Dopo il comma 3-bis delL'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga delL'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare L'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico unità da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi delL'articolo 19 in modo da assicurare L'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 119/169 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito L'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità delL'informazione resa L'utenza e delL'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
c) alla razionalizzazione delL'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai precitati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso L'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari delL'affidamento dei servizi ai sensi delL'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sulL'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, come modificato dL'articolo 14, comma 5 lettera e) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dL'entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per L'affidamento di servizi».
398. Al comma 3-bis delL'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: del «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». Simone Gragnani – clickmobility.it