Il Tribunale, nella sua analisi, ha contestato tutti i motivi addotti dalla Provincia ed ha condiviso le ragioni della ricorrente AGI

MILANO. PUBBLICATA LA SENTENZA DEL TAR CHE DICHIARA ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DELLA GARA DELLA PROVINCIA DI MILANO

MILANO. PUBBLICATA LA SENTENZA DEL TAR CHE DICHIARA ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DELLA GARA DELLA PROVINCIA DI MILANO

Il ricorso era stato presentato da Autoguidovie (AGI)

E’ stata pubblicata la sentenza del TAR di Milano che dichiara illegittima la delibera di annullamento della gara per l’affidamento dei servizi della Provincia di Milano.

Il ricorso era stato presentato da Autoguidovie (AGI), dal Consorzio Trasporti pubblici Monzesi e dal Consorzio trasporti Nord Milano.

Nel 2003 la provincia di Milano aveva pubblicato il bando di gara, suddiviso in sei lotti, per l’affidamento del servizio di competenza provinciale. La gara si era conclusa nel maggio 2004 con l’individuazione delle migliori offerte per ciascuno dei sei lotti. AGI aveva presentato la migliore offerta per il lotto due, insieme alle altre due ricorrenti, e per il lotto sei.

Successivamente, nel marzo 2005, la Provincia, con la delibera oggetto del ricorso,  aveva deciso di annullare la gara e di procedere per un nuovo affidamento. La Provincia, peraltro, ha intanto proceduto a pubblicare un avviso per la nuova gara, ma non ancora il bando vero e proprio.

AGI contesta il provvedimento in generale ed in particolare i provvedimenti relativi ai lotti che l’hanno vista vincitrice (2 Nord e 4 sud-est).

Il Tribunale nella sentenza afferma che è possibile, in linea generale, annullare una procedura di gara per motivi di interesse pubblico, ma “il ripensamento dell’amministrazione deve fondarsi su ragioni effettive e attentamente vagliate, specie, se, come nel caso in esame, esso non risulti dettato da ragioni di legittimità, ma scaturisca in misura prevalente da una nuova valutazione dell’interesse pubblico o da sopravvenute valutazioni di opportunità”. In base all’analisi dei fatti il Tribunale ha ritenuto che “il potere di autotutela non  sia stato correttamente esercitato” dalla Provincia.

La provincia si è opposta al ricorso sostenendo le ragioni che hanno portato all’approvazione della delibera di annullamento delle gare. Tali motivi sono più forti per gli altri quattro lotti. Per i due lotti oggetto del ricorso sono, in sintesi, i seguenti:
1. il piano economico contiene previsioni sui ricavi e sui costi con “elementi di criticità”;
2. la rete provinciale è integrata e non si possono affidare solo due lotti su sei;
3. il PTS deve essere rivisto e la Provincia ha già predisposto una proposta;
4. la nascita della provincia di Monza non è stata considerata nel precedente bando di gara.

Il Tribunale, nella sua analisi, ha contestato tutti i motivi addotti dalla Provincia ed ha condiviso le ragioni della ricorrente AGI: “nessuna delle molteplici ragioni indicate nel provvedimento si rivela idonea a giustificare la determinazione a procedere alla revoca delle gare”.

In particolare:
1. il piano economico non è stato sottoposto a contraddittorio per verificare la sussistenza dei dubbi dell’amministrazione che sono invece ipotetici e non dimostrati;
2. rete è costituita da sottoreti separate come previsto dallo stesso bando che non prevede possibilità di revoca per un lotto se si revocano gli affidamenti per le altre;
3. la necessità di aggiornare il PTS non rappresenta un ostacolo all’affidamento perche lo stesso capitolato prevede la possibilità di modificare il programma di esercizio proprio per tenere conto degli aggiornamenti triennali del PTS;
4. la Provincia di Monza vedrà la luce solo nel 2009 e si potrà occupare del successivo affidamento, ma non dell’attuale.

Il Tribunale non ha accolto la richiesta di condanna della Provincia per i danni ritenendo che l’annullamento della delibera e l’affidamento del servizio sia sufficienti a riparare il danno subito.

Con la dichiarata illegittimità della delibera della Giunta provinciale del marzo 2005 e dei due provvedimenti di non aggiudicazione dei lotti 2 e 4, la Provincia di Milano dovrà ora aggiudicare ad AGI i due lotti. La sentenza comunque, annullando la delibera di Giunta, rende inefficaci anche i provvedimenti relativi agli altri quattro lotti. Simone Gragnani – clickmobility.it

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