Il relatore Andrea Lulli ha presentato ieri emendamento che rivede l'articolo 10 del provvedimentoI contratti di servizio pubblico, di almeno cinque anni, saranno soggetti a possibili revisioni annuali e saranno affidati dal Ministero “previo confronto competitivo
Riscritte alla Camera le norme del Ddl liberalizzazioni sulla concorrenza nel trasporto ferroviario.
A riproporre ex novo L'articolo 10 del ddl liberalizzazioni ieri il relatore Andrea Lulli.
L'emendamento rivede alcuni punti fissando nuove norme, prima fra tutte quella relativa alla vigilanza del ministero dei Trasporti sul rispetto delle condizioni di non discriminazione e apertura della concorrenza da parte del gestore fino alla costituzione delL'Autorità dei trasporti.
"Fino alla costituzione delL'Autorità dei trasporti e L'adozione da parte di quest'ultima dei criteri di indirizzo e dei parametri di valutazione in materia di utilizzo delL'infrastruttura ferroviaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dal presente articolo, il Ministero dei trasporti vigila sul rispetto delle condizioni di non discriminazione e apertura alla concorrenza da parte del gestore nelL'assegnazione di capacità ferroviaria ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003".
Altro elemento la messa a punto di un'indagine conoscitiva del Ministero sul trasporto ferroviario da concludersi entro 120 giorni.
"Il Ministero dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare L'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di efficientamento da attuare. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere L'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, tra le relazioni per le quali non è possibile raggiungere L'equilibrio economico, quelle che hanno utilità sociale e che sono mantenute in esercizio, quantificando il relativo onere finanziario a carico dello Stato. Entro trenta giorni dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Ministero dei trasporti affida i relativi contratti di servizio pubblico secondo le modalità e le procedure definite L'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Per L'anno 2007 si intende prorogato L'attuale regime contrattuale".
L'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
– 2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscriversi almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque previo confronto competitivo, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice. In applicazione dello schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, i contratti prevedono altresì determinati livelli di performance del servizio, e modalità di compensazione in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.
– 3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per L'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delL'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da formularsi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. L'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: «i contratti di servizio» sono soppresse.
L'emendamento introduce nuove norme anche per la valutazione dei potenziali concorrenti di Trenitalia sul trasporto. La capacita' finanziaria sara' valutata "sulla base di un piano pluriennale di attivita' che specifica il programma degli investimenti e le risorse finanziarie che li sostengono. Inoltre L'Autorita' dei Trasporti potra' disciplinare, dopo un'indagine conoscitiva di mercato, le modalita' attraverso cui i nuovi operatori "devono dimostrare di essere in grado di fare fronte agli investimenti previsti nel piano pluriennale, potendo prevedere ove necessario che il capitale sociale delL'impresa debba essere almeno pari a una quota valore degli investimenti previsti per il primo anno di operativita'".
Per una lettura integrale delle novità vi proponiamo i fascicoli di sedutaManu Mich. – clickmobility.it

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