Il decreto disciplina le condizioni di sicurezza per l'accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha l'obiettivo del mantenimento e del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 234) il Decreto legislativo n. 162 del 10 Agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
In sintesi, tale decreto disciplina le condizioni di sicurezza per L'accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha L'obiettivo del mantenimento e del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, mediante:
a) L'adeguamento della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
b) L'adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza (definiti dagli allegati al decreto);
c) L'individuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) L'assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.
Il Decreto istituisce con sede in Firenze, L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, L'Agenzia, L'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore delL'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere dL'Agenzia un'autorizzazione di sicurezza, che può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate delL'infrastruttura.
Manu Mich. – clickmobility.it

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