La I Commissione Tributaria Provinciale di Modena ha chiarito che i contributi concessi a copertura dei disavanzi di gestione “non concorrono alla formazione del reddito di impresa e neppure rientrano tra i ricavi tassabili: si tratta di somme sostanzialmente escluse dalla base imponibile che sarebbe riduttivo considerare ‘esenti’”
E' stata deposita in questi giorni la sentenza della Sezione I della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, pronunciatasi il 3 luglio scorso i merito al ricorso presentato da Atcm sulle multe da otto milioni di euro.
La ha accolto il ricorso dell’azienda modenese, chiarendo pure che i contributi concessi a copertura dei disavanzi di gestione “non concorrono alla formazione del reddito di impresa e neppure rientrano tra i ricavi tassabili: si tratta di somme sostanzialmente escluse dalla base imponibile che sarebbe riduttivo considerare ‘esenti’”.
Si tratta dunque di una sentenza che lascia ben sperare anche per quanto riguarda le pretese dell’Agenzia delle Entrate relative agli anni successivi.
"La notizia, pur risalente al 2006, era balzata agli onori della cronaca nell’aprile scorso – spiegano in Atcm -, in un momento in cui il dibattito sulla situazione deficitaria del bilancio ATCM era particolar- mente acceso: il riferimento è alla famosa multa da 8 milioni di euro che, novella spada di Damocle, lasciava intravedere tempi davvero duri per i conti aziendali, causa una supposta evasione fiscale".
Per mettere meglio a fuoco la questione ricordiamo che, ai sensi della L. 18/1987, “le somme… provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’art.9 della legge 10 aprile 1981 n.151 non sono da considerarsi componenti positive di reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall’art.53 del DPR 29 settembre 1973 n.597”, e la successiva Ris.Min. 202/1997 aveva riconosciuto che la conseguente impostazione adottata dalle aziende di trasporto di escludere dalla tassazione i contributi di loro spettanza, attraverso una variazione in diminuzione da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi che originava così una perdita fiscale ai fini IRPEG, continuava a trovare applicazione anche a seguito della soppressione del Fondo Nazionale Trasporti e del trasferimento delle relative competenze alle Regioni, non essendo mutata la natura dei contributi erogati alle aziende.
Una più recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2005 ha però innovato in materia, limitando il riporto a nuovo delle perdite formatesi anche per effetto della variazione in diminuzione connessa ai contributi a copertura dei disavanzi di gestione, e a tale risoluzione, pur particolarmente gravosa per le aziende del settore, ATCM si è attenuta: certo non con effetto retroattivo.
Nel novembre 2006 l’Agenzia delle Entrate di Modena notificò all’azienda un avviso di accertamento per l’anno 2001: solo per quell’anno, secondo le pretese del Fisco, l’aver applicato le disposizioni vigenti all’epoca sarebbe costato ad ATCM all’incirca 3 milioni di euro!
Contro tale provvedimento naturalmente ATCM ha proposto ricorso, sul quale la Sezione I della Commissione Tributaria Provinciale di Modena si è pronunciata il 3 luglio scorso, depositando la sentenza i giorni scorsi.Manu Mich. – clickmobility.it

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