Le sanzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PERUGIA. MULTA DEL GARANTE: APM ANNUNCIA RICORSO

PERUGIA. MULTA DEL GARANTE: APM ANNUNCIA RICORSO

“Abbiamo rispettato le norme, i nostri comportamenti sono stati corretti. La costituzione dell’ATI con SITA (Gruppo FS) e COTRI (Consorzio operatori romani) era necessaria al fine di rispettare  i requisiti di gara richiesti alle aziende partecipanti, non posseduti singolarmente come APM”

Apm annuncia il ricorso contro la sanzione prevista dL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
“APM congiuntamente alle principali aziende nazionali di trasporto pubblico locale – afferma una nota dell’Apm –  SITA Italia (Gruppo FS), ACTV Venezia, G.T.T. Torino, TRANSDEV Francia, ATCM  Modena, TRAMBUS Roma, ATC Bologna, ATAF Firenze, ATC La Spezia, ATP Provincia di Genova, TEMPI  Piacenza, TEP Parma, APAM Mantova, COTRI Roma (Consorzio Operatori) è stata sanzionata dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “per aver posto in essere intese restrittive della concorrenza”.

La delibera dell’Autorità si riferisce a gare  e alleanze che le aziende hanno promosso nella fase di apertura del mercato del trasporto pubblico locale.

“Con riferimento alla partecipazione di APM alle gare tenutesi a livello nazionale e in particolare a quella per l’affidamento dei servizi nell’ambito del Comune di Roma, si evidenzia che la costituzione dell’ATI con SITA (Gruppo FS) e COTRI (Consorzio operatori romani) era necessaria al fine di rispettare  i requisiti di gara richiesti alle aziende partecipanti, non posseduti singolarmente come APM. Non dunque iniziativa lesiva della concorrenza, ma alleanza indispensabile per la partecipazione alla gara”.

“Si evidenzia, tra l’altro, che anche solo in ambito nazionale erano 150 le potenziali aziende concor- renti, alla medesima gara, sia in forma singola che associata. APM ribadisce la correttezza dei propri comportamenti, il rispetto delle norme che regolano la propria attività e impugnerà il provvedimento dell’Autorità nelle sedi competenti al fine di inquadrare le iniziative oggetto di contestazione nel con- testo giuridico ed economico di riferimento, dimostrando l’inesistenza di intese illecite e conseguente- mente l’infondatezza  della sanzione comminata dall’Autorità”.
Manu Mich. – clickmobility.it

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