I chiarimenti nella circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate, che dà attuazione all’articolo 1, comma 310, della Finanziaria 2008: questa norma, fornendo un’interpretazione autentica del trattamento fiscale da riservare ai contributi alle imprese di tpl, ha spinto l’amministrazione finanziaria ad abbandonare la tesi sostenuta nella risoluzione n. 126/E del 2005
Il Fisco agevola “con trasporto”.
I limiti al riporto delle perdite pregresse e alla deducibilità proporzionale degli interessi passivi e delle spese generali non si applicano ai contributi erogati dalle Regioni per ripianare le perdite di esercizio delle aziende o dei consorzi di trasporto pubblico locale.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con una circolare che dà attuazione all’articolo 1, comma 310, della Finanziaria 2008.
Questa norma, fornendo un’interpretazione autentica del trattamento fiscale da riservare ai contributi alle imprese di trasporto pubblico locale, ha spinto l’amministrazione finanziaria ad abbandonare la tesi sostenuta nella risoluzione n. 126/E del 2005.
Di conseguenza, gli uffici dell’Agenzia sono invitati a riesaminare ed eventualmente abbandonare il contenzioso pendente in questo campo.
Il documento di prassi precisa che le nuove disposizioni non hanno alcun riflesso sulla vigente disciplina degli interessi passivi per i contribuenti Ires, chiarendo tuttavia che, ai fini del rapporto di cui al previgente testo dell’articolo 96 del TUIR, i soggetti IRES non dovranno tenere conto dei contributi in esame.
Il testo completo della circolare n. 9/E
La problematica trattata dalla circolare n. 9/2009 concerne la norma interpretativa contenuta nel comma 310 delL'articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), secondo cui il trattamento tributario dei contributi versati per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende o dei consorzi di trasporto pubblico locale non rileva al fine del calcolo del pro rata di deducibilità degli interessi passivi ai sensi delL'articolo 61 del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2008, e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi – ad eccezione degli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale – deducibile dal reddito d'impresa ai sensi delL'articolo 109, comma 5, del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2004.
Con la risoluzione 126/2005, L'agenzia delle Entrate, in riferimento al regime fiscale delle società di trasporto pubblico (articolo 3, comma 1, del decreto legge 833/1986), aveva precisato che i contributi pubblici erogati a dette aziende, pur non essendo considerati tra i ricavi di cui L'articolo 85 del Tuir, tuttavia dovevano essere computati nel calcolo del pro rata di deducibilità delle spese generali ex articolo 109, comma 5, del Tuir e degli interessi passivi ex articolo 96 del Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2007, per il quale gli interessi passivi erano deducibili in base al rapporto tra i ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito e L'ammontare di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli non tassati.
La medesima risoluzione aveva chiarito che detti contributi erano irrilevanti ai fini del riporto delle perdite di cui L'articolo 84 del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2004, non dovendosi tenere conto delle variazioni in diminuzione operate per effetto di elementi positivi del conto economico – quali i contributi in esame – non soggetti a tassazione.
La norma contenuta nel comma 310 della Finanziaria 2008 stabilisce la neutralità fiscale dei contributi erogati alle aziende e ai consorzi operanti nel trasporto pubblico e, come precisato dalla circolare in commento, appare adeguata al nuovo testo delL'articolo 96 del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2008, che stabilisce il limite di deducibilità delL'eccedenza degli interessi passivi nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica, rappresentato – come dispone il comma 2 delL'articolo 96 – dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) delL'articolo 2425 del codice civile, al netto delle immobilizzazioni e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.Manu Mich. – clickmobility.it