Il ricorso accolto avverso il concessionario di servizi di tpl relativamente all'obbligo del gestore del servizio pubblico di improntare il servizio a standard di qualità ed efficienza ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
Per Stp arriva la condanna del Tar.
La terza sezione del tribunale amministrativo regionale di Lecce, presidente Antonio Cavallari, estensore Tommaso Capitanio, con la sentenza n. 493 ha stabilito che L'azienda non avrebbe rispettato gli standard di qualità ed efficienza necessari per un servizio pubblico, violando i diritti dei consumatori in materia.
Il Tar si è pronunciato accogliendo un ricorso presentato dal Codacons avverso un concessionario di servizi di TPL relativamente L'obbligo del gestore del servizio pubblico di improntare il servizio a standard di qualità ed efficienza ai sensi delL'articolo 2 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
La vicenda riguarda il collegamento che va dL'ex collegio Fiorini, sede dei corsi di laurea in Fisica, Matematica, Scienze Biologiche e Scienze Ambientali, fino a Taranto. Il percorso della tratta, secondo il Cadacons, sarebbe stato molto disagevole per gli utenti, in questo caso gli universitari. In primo luogo sarebbero emersi problemi di sovraffollamento alla fermata del cimitero. Poi fino a Taranto autobus strapieni ma per i passeggeri anche difficoltà a trasportare i bagagli, mettendo a rischio anche la sicurezza. Il Codacons, a cui si sono rivolti gli studenti, ha dato vita ad un'azione con L'articolo 140 del Codice del Consumo Il Tar con una sentenza ha condannato la Stp perchè «non si può certo costringere L'utenza a dover subire, ordinariamente, disagi dovuti ad una non perfetta organizzazione del servizio, per cui il concessionario deve adottare tutte le misure ritenute adeguate».
Il Tar, con una sentenza che costituisce di fatto un precedente, in accoglimento delle tesi sostenute dai legali delL'associazione, Caterina Sturdà, Luisa Carpentieri e Marco Malorgio, ha dato ragione agli utenti. Si afferma testualmente nel dispositivo che 'per quanto concerne, in particolare, i trasporti pubblici, non si può certo costringere L'utenza a dover subire, ordinariamente, disagi dovuti ad una non perfetta organizzazione del servizio, per cui il concessionario deve adottare tutte le misure L'uopo ritenute adeguate, oppure, se si tratta di misure che presuppongono modifiche al contratto di servizio, attivarsi presso le autorità vigilanti (nella specie, Regione e Provincia), al fine di 'calibrare' il numero e la frequenza delle corse al numero degli utenti ['] Per quanto concerne, poi, la questione della sicurezza, ['] la prassi di consentire agli utenti di portare a bordo i bagagli eccedenti rispetto alla capacità di carico del vano portabagagli provoca inevitabilmente L'occupazione di quegli spazi che, invece, dovrebbero restare liberi per motivi di sicurezza (ad esempio, laddove sopravvenga la necessità di evacuare rapidamente L'autobus in presenza di incidenti, incendi, etc.) ['] In relazione alla questione della carenza di informazioni L'utenza, la difesa di Stp sostiene L'infondatezza del ricorso, ma senza provare che le informazioni relative agli orari, alle tratte ed alle altre notizie utili sul servizio fossero disponibili L' epoca alla quale si riferiscono le doglianze di Codacons. Al riguardo, L'utenza aveva segnalato, ad esempio, la scomparsa delle tabelle orarie dal sito Internet ufficiale della società nel periodo settembre-ottobre 2007, e la circostanza non è stata smentita da Stp mediante L'allegazione di sufficienti elementi probatori'.
Pertanto, i giudici del Tar hanno concluso sostenendo che 'la Stp aveva L' onere di predisporre spontaneamente misure volte ad evitare i disservizi denunciati da Codacons'. Da qui la condanna ad adeguare il servizio agli standard di qualità e di efficienza previsti dal Codice del consumo. Qualora la società non dovesse ottemperare, il Codacons si dice già pronto ad agire per il rispetto della sentenza. Manu Mich. – clickmobility.it

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