Per il Tribunale Amministrativo Regionale l’operato di GTT è corretto

Torino. Gara Bip – Biglietto Integrato Piemonte -: il Tar aggiudica L'appalto ad Elsag

Torino. Gara Bip – Biglietto Integrato Piemonte -: il Tar aggiudica L'appalto ad Elsag

Il Tar ha ritenuto che GTT avesse adottato una interpretazione addirittura troppo severa della regola di gara nei confronti di Elsag nel momento di annullare la procedura per l’assegnazione definitiva anche di fronte ai ricorsi incrociati dei concorrenti, e smentisce le insinuazioni comparse nelle dichiarazioni dei ricorrenti

Con la sentenza n° 2088 del 28 aprile 2010 il Tar Piemonte Seconda Sezione ha aggiudicato la gara relativa al progetto BIP alla società Elsag Datamat spa in costituenda ATI con Solari di Udine. La gara è relativa alla fornitura di apparecchiature software per introdurre sui mezzi pubblici piemontesi la bigliettazione elettronica integrata, ed ha un valore di 16 milioni di €.

“Va ricordato che la gara BIP – Biglietto Integrato Piemonte -, durante il suo espletamento, aveva conosciuto il reiterato intervento del concorrente Thales per ottenere l’esclusione del concorrente Elsag per supposta assenza dei requisiti di partecipazione alla gara mentre il concorrente TPR aveva presentato un esposto alla procura della Repubblica per gli stessi motivi – spiegano in Gtt -.
La sentenza conferma la fondatezza dell’operato di GTT nel momento in cui, durante la gara, ha ammesso il concorrente Elsag alla possibilità di presentare offerta, allo stato dei documenti forniti e delle dichiarazioni effettuate. Ne risulta confermata altresì la decisione adottata da GTT di proseguire con la gara sino all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio Elsag, in quanto la sentenza respinge le peculiari prospettazioni di Thales, mai abbracciate da GTT, in ordine alla carenza di requisiti in capo a Elsag".

Il Tar, intervenendo rispetto ad una delicata questione in diritto in tema di dimostrazione della capacità tecnica negli appalti di fornitura, ha poi ritenuto che GTT avesse invece adottato una interpretazione addirittura troppo severa della regola di gara nei confronti di Elsag nel momento di annullare la procedura per l’assegnazione definitiva anche di fronte ai ricorsi incrociati dei concorrenti,  e smentisce quindi le insinuazioni comparse nelle dichiarazioni dei ricorrenti.Manu Mich. – clickmobility.it

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