Decreto liberalizzazioni le novità nel testo in bozza di ieri

Roma. Liberalizzazioni: ad Authority relazione su scorporo Rfi da Fs

Roma. Liberalizzazioni: ad Authority relazione su scorporo Rfi da Fs

La relazione verrà poi inviata al Governo e al Parlamento. Successiva la proposta al presidente del Consiglio per l'adozione di un decreto. Eliminato anche l’obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di settore nel trasporto ferroviario

L'Autorità delle reti nel settore del trasporto ferroviario dovrà predisporre una relazione sullo scorporo di Rfi, la società che gestisce la rete ferroviaria, dal gruppo Fs, analizzando l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Lo si legge nella bozza in circolazione del decreto sulle liberalizzazioni a cui sta lavorando il Governo. La relazione verrà poi inviata al Governo e al Parlamento. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico e del ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di tale relazione, proporrà poi al presidente del Consiglio l'adozione di un decreto nel quale siano disciplinate le modalità piu' opportune di separazione.

La stesura diffusa ieri elimina anche l’obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di settore nel trasporto ferroviario, previsto invece nell’ultima manovra del precedente Governo.

Il capo V illustra anche le novità in merito ai servizi pubblici locali, che vi proponiamo di seguito negli articoli 31 e 32

_________________________________

CAPO VI – TRASPORTI

Art. 40 – (Autorità di regolazione dei trasporti)

1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di cui all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, che assume la denominazione di Autorità per le reti, sono attribuite le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.

2. L’Autorità per le reti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie, alle infrastrutture e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a promuovere, per ognuna delle concessioni in essere, il passaggio ad analoga metodologia di price cap al termine del primo quinquennio di efficacia dell’ultimo atto convenzionale, garantendo la sostenibilità del Piano economico finanziario e l’equilibrio economico del gestore; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

7) con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire le tariffe di pedaggio e i criteri di assegnazione delle tratte; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 41;

8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

b) consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell’istruttoria di cui alla lettera a);

e) consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori”;

b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”;

c) al comma 5, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2”;

d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole “individuata dal comma 2”;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“7) L’Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni.”

2. All’articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole:

“secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione”

Art. 41 – (Unbundling nel trasporto ferroviario)

1. L’Autorità delle reti nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, stabilendo criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese ferroviarie. L’Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell’Unione Europea. In esito all’analisi, l’Autorità predispone una relazione al Governo e al Parlamento.

2. Sulla base della relazione di cui al comma precedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone al Presidente del Consiglio l’adozione di un decreto nel quale sono disciplinate le modalità più opportune di separazione.

Art. 42 – (Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario)

1. All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “ed i contratti collettivi nazionali di settore” sono soppresse.

b) la lettera b-bis) è soppressa.

CAPO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 31 – (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“3-bis. (Modifica dei criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)

1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”;

b) all’art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’art. 4, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole “libera prestazione dei servizi,” e prima delle parole “verificano la realizzabilità” inserire le parole: “dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,”

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici”.

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.

4. Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”;

b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: “In deroga, la gestione «in house» è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali ai sensi dell’articolo 3-bis.”.

5. Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

“13-bis. L’applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni, Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.

“13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio.”.

6. Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quelle consentite ai fini dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda, sommato all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio dell’esercizio precedente.”.

7. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) in fine le parole “alla data del 31 marzo 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 dicembre 2012”;

b) alla lettera b) in fine le parole “alla data del 30 giugno 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 marzo 2013”.

8. Al comma 34 le parole “ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27” sono sostituite con le seguenti: “ad eccezione di quanto previsto dai commi da 13-bis a 27”.

9. Il comma 35 è sostituito dal seguente: “Le procedure di affidamento avviate e non concluse all’entrata in vigore del presente decreto si adeguano alla disciplina stabilita dal presente articolo”.

c) Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

“4-bis. (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole “ente locale” sono inserite le seguenti: “per la gestione di servizi diversi dai servizi di interesse economico generale”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;

c) al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti”.”.

Art. 32 – (Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali)

1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall’apposita richiesta e la comunicazioni di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Left Menu Icon