L'obiettivo è quello di realizzare un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio
Il disegno di legge di iniziativa dell'Esecutivo regionale ha modificato la quasi totalità degli articoli contenuti nella precedente legge n. 37/98.
Mira sostanzialmente e concretamente a rendere più integrate le procedute tra gli enti che sono chiamati a programmare ed amministrare i servizi pubblici di trasporto, che dovranno essere collegati ed opportunamente posti in coincidenza, avvantaggiando il sistema definito per il trasporto di massa. La legge introduce, tra i sistemi di trasporto pubblico regionale, anche la mobilità alternativa che si compone di sistemi che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, quali quelli a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili.
Rilievo viene riservato all'integrazione tra tutte le modalità di trasporto, prediligendo l'uso dei servizi ferroviari per gli spostamenti caratterizzati da medio-lunghe distanze. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non verranno consentiti. Qualora l'utenza media servita in via ordinaria, monitorata per un significativo periodo, risulti inferiore ai trenta passeggeri, il servizio con autobus può essere preferito rispetto al treno. La legge definisce gli ambiti di traffico rafforzando il principio dell'unitarietà della rete integrata dei servizi con la previsione di un ambito di traffico coincidente con il bacino unico regionale in sostituzione degli attuali tre bacini. Il Piano di bacino diventa lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, da predisporsi in collaborazione tra Regione, Province e Anci, in sinergia attraverso la sottoscrizione di uno o più accordi di programma. La legge prevede la pianificazione e la programmazione dei Comuni che, se caratterizzati da una popolazione di almeno 12 mila abitanti, possono predisporre programmi di esercizio per servizi minimi urbani da far rientrare nel fondo regionale dei trasporti.
L'obiettivo è quello di realizzare un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio.
Tra le finalità della legge, quella della promozione dello sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo tra i soggetti pubblici e privati. Sarà l'Osservatorio della mobilità, coinvolgendo direttamente gli Enti locali e le aziende di trasporto, a monitorare la situazione che verrà costantemente aggiornata relativamente alla gestione dell'offerta e della domanda. Viene istituita anche la Consulta regioanle degli utenti della mobilità.
La definizione di ambito di traffico, corrisponde all'intero territorio regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati della regione. Nell'ambito di traffico viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale effettuati con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo. La Regione promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consente all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale con il pagamento di un unico titolo di viaggio.