La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco ricorda che la circolare n. 61/E del 19 novembre 2007 nega il riconoscimento della riduzione IRAP alle imprese operanti nel settore dei trasporti solo in caso di concomitante presenza di due condizioni nello svolgimento dell’attività: “concessione traslativa” e “tariffa”
La Commissione Tributaria provinciale di Lecco accoglie i ricorsi di S.A.L. (Servizi Automobilistici Lecchesi) verso l’Amministrazione Finanziaria per il diniego di rimborso per le deduzioni sul costo del lavoro ex L.F. 2007.
Registrata un'altra vittoria nel braccio di ferro che vede le aziende di tpl contrapporsi all'Agenzia delle Entrate sul terreno del contenzioso per l'estensione del beneficio del cuneo fiscale alle società di trasporto.
"Dopo le sentenze n. 131/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia e le sentenze nn. 61-62/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia – che hanno condannato l'A.E. a rimborsare alle aziende ricorrenti le mancate deduzioni Irap – anche la Commissione Tributaria di Lecco ha accolto i ricorsi proposti da MM & Associati, officiati nell'occasione dal Gruppo Arriva (Sal spa), per impugnare il diniego opposto dall'amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell'Irap versata senza avvalersi del beneficio cuneo – spiegano presso lo studio legale Malena & Associati -.
Il Collegio giudicante, nell'esaminare 'la vexata quaestio', ha concentrato la sua attenzione sulla verifica del requisito della "tariffa remuneratoria", marcando, doverosamente, la distinzione fra corrispettivo del contratto di servizio e tariffa e condividendo le deduzioni della difesa aziendale, con l'osservare che il corrispettivo è determinato sulla base di un costo al chilometro percorso ed è corrisposto dall'ente affidante mentre la tariffa è riscossa direttamente dall'utenza ed è imposta a prezzo politico dalla p.a.".
Proseguendo nella disamina, la CoTriP di Lecco ha rilevato che la tariffa, nei termini considerati, sarebbe idonea ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, non così il corrispettivo del contratto, determinato, nel caso di specie, sulla base di una gara pubblica e, quindi, di una offerta economica al massimo ribasso da parte dell'aggiudicatario.
Pertanto, per i giudici della Commissione di prima istanza, l'esercente non ha alcuna garanzia che l'attività di tpl affidatagli gli garantisca quell'equilibrio economico-finanziario che la stessa AE ritiene uno dei requisiti per qualificare il corrispettivo come "tariffa".
Su queste premesse, il Collegio ha escluso la ricorrenza del requisito della "tariffa" nel caso dell'azienda istante e – ribadita la necessaria compresenza di entrambi i requisiti, di concessione e tariffa, per inibire l'accesso ai benefici del cuneo – ha affermato il diritto all'agevolazione fiscale in capo a SAB.
L'AE soccombente è stata oltretutto condannata a rifondere a SAL le spese e competenze di giudizio.