"Per quanto siano stanziate le risorse per il tpl tramite il fondo previsto dal DL 98/2011 per un totale di 1.600 mln a decorrere dall’anno 2013, è stravolto completamente lo spirito dell’Accordo Governo – Regioni del 21/12/2011 in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul tpl dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il tpl in attuazione del Dl.gs.68/2011 sul federalismo fiscale"
Le Regioni hanno espresso il loro parere sul disegno di legge di stabilità 2013 attraverso un documento di osservazioni ed emendamento consegnato al Governo nel corso dell'ultima Conferenza Unificata.
Un capitolo a se è stato dedicato alle risorse per il trasporto pubblico locale.
"Per quanto siano stanziate le risorse per il trasporto pubblico locale tramite il fondo previsto dal DL 98/2011 per un totale di 1.600 milioni a decorrere dall’anno 2013, è stravolto completamente lo spirito dell’Accordo Governo – Regioni del 21/12/2011 in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul Trasporto pubblico locale dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il TPL in attuazione del Dl.gs.68/2011 sul federalismo fiscale – si legge nel documento di osservazioni –
Tale accordo era la diretta conseguenza di un ulteriore Accordo Governo – Regioni del 16/12/2010 ove le Regioni e il Governo concordavano l’integrazione delle risorse e la loro fiscalizzazione al livello ante applicazione del DL 78/2010 che ha completamente cancellato i trasferimenti per il TPL (cd “Bassanini”) ormai cristallizati nell’importo dal 1999.
L’articolo presenta numerose criticità – fanno presente le Regioni – si prevede:
1. la persistenza di un Fondo a livello statale alimentato dall’accisa benzina e gasolio, il totale del finanziamento dal 2013 ammonterebbe a 1,6 mld. Il Fondo verrà poi ripartito fra le regioni secondo precise modalità: si ritorna alla logica dei trasferimenti vincolati dallo Stato alle Regioni, come se non fosse intervenuta la modifica della Costituzione che assegna autonomia finanziaria alle Regioni, la legge 42/2009 per l’attuazione dell’art.119 della Costituzione e il d.lgs.68/2011. È cancellato completamento il principio della responsabilità di entrata correlato alla responsabilità di spesa ritornando alla finanza derivata ante legge “finanziaria Giarda” (L.549/1995). Anche alla luce delle innovazioni contenute nella legge Costituzionale n.1/2012 sul pareggio di bilancio, l’autonomia finanziaria regionale costituisce un prerequisito fondamentale ai fini di consentire a ciascun ente di perseguire questo obiettivo. Si ricorda,inoltre, che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dei finanziamenti a destinazionevincolata in materie di competenza regionale, infatti anche in ambito sanitario non vi è vincolo didestinazione delle risorse ma solo l’obbligo di fornire i livelli essenziali delle prestazioni;
2. al Fondo confluiscono anche le risorse attualmente fiscalizzate in accisa benzina e gasolio previste dalle legge 244/2007 che sono a copertura del Trasporto pubblico locale su gomma – in parte rinnovo contratti del personale – e di risorse che attualmente sono senza vincolo di destinazione. In particolare le risorse derivanti dalla compartecipazione di accisa benzina derivate dalla legge 549/1995 – art.3, c.12, sono a copertura della soppressione di trasferimenti inerenti anche l’agricoltura, il fondo per i programmi regionali di sviluppo, il fondo comune oltre che i fondo trasporti, pertanto non vincolate al trasporto pubblico locale. Inoltre tale compartecipazione è stata integrata (per 254,99 ml) con legge con l’art.12 bis della legge 549/95 in quanto riconosciuto dal Governo il trend negativo di tale tributo che per sua natura è rigido rispetto alla domanda.
Ulteriori perdite di gettito si sono verificate con le modifiche legislative della manovra finanziariadel 1998 (Legge 449/1997- art.1, c.58) che ha ridotto la compartecipazione all’accisa sulla benzina che avrebbe dovuto essere pari all’aumento del maggior gettito derivante dall’aumento della tassa automobilistica. Tale invarianza dei gettiti non si è verificata ed è stata riconosciuta alle regioni una compensazione per 342,5 ml derivante da minori gettiti di tassa automobilistica, tributo in libera disponibilità al finanziamento delle politiche regionali.
Pertanto le regioni chiedono che tali risorse, compartecipazione all’accisa benzina (legge549/1995 per lire 242 al litro) e compartecipazione all’accisa gasolio per le compensazioni di minori entrate per modifiche legislative statali (342,5 ml + 254,99 ml), non convergano nel Fondo per il Trasporto pubblico locale in quanto risorse in libera disponibilità, in analogia alla libera disponibilità del fondo perequativo ex lege 549/1995.
Si sottolinea che tali risorse sono rilevanti nei bilanci regionali e a copertura delle spese generali del bilancio. Nel caso si procedesse a renderle vincolate si inciderebbe negativamente sugli equilibri di bilancio in quanto si ridurrebbe la capacità di indebitamento delle regioni lasciando già oggi scoperti i mutui autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti (fra l’indebitamento appaiono anche i mutui per l’acquisto autobus per cui sono stati cancellati dallo Stato tutti i contributi a questo scopo con i tagli del DL78/2010). Si sottolinea che non sarebbe più possibile sostenere la percentuale limite del 20% del rapporto fra entrate proprie e indebitamento previsto dalla legge.
3. Le Regioni chiedono che la fiscalizzazione delle risorse per il TPL sia effettuata tramite aliquota addizionale IRPEF secondo la versione originaria del d.lgs.68/2011. L’accisa sulla benzina è un tributo rigido alla domanda con scarsa dinamica, inadatto a finanziare un servizio come il TPL dove il 60% dei costi è riconducibile alla spesa di personale. La razionalizzazione della spesa sicuramente ridurrà dei costi ma non in misura sufficiente rispetto al calo dell’andamento dell’accisa.
4. Il perseguimento dell’equilibrio economico della gestione e dell’appropriatezza della gestione stessa presuppone la definizione di un “fabbisogno standard”, quale obiettivo finanziario a cui ancorare le verifiche in corso d’anno e a consuntivo sull’azione di governo e gestione delle singole Amministrazioni. Tale nozione non è rinvenibile nell’attuale formulazione dell’articolo.
L’assenza di una nozione di fabbisogno standard inficia tutti i vincoli e le prescrizioni successivamente previsti dalla norma.
5. Attualmente le risorse della legge 244/2077 confluiscono direttamente nei bilanci regionali. Con l’approvazione di tale articolo diventeranno un trasferimento determinando anche problematiche di gestione della cassa per le Regioni.
6. È eccessivamente bassa e del tutto inadeguata la percentuale di anticipazione dei fondi (60%) nelle more del decreto di ripartizione del Fondo. Si ricorda che circa il 60% delle risorse va acopertura del solo costo del personale mentre devono essere garantiti anche i costi difunzionamento. In materia sanitaria l’anticipazione delle risorse è del 97% e del 3% a saldo degliadempimenti esaminati dal Tavolo di monitoraggio.
7. Riguardo la governance del sistema che gestisce il Trasporto pubblico locale, si osserva che ilservizio del trasporto pubblico locale è spesso svolto da società non regionali o private o S.p.A per le quali è impossibile, ad esempio, prevedere la decadenza dei direttori generali in caso di mancato equilibrio economico della gestione o inappropriatezza della gestione: in alcuni casi le regioni trasferiscono le risorse agli enti locali che gestiscono il servizio o stipulano un contratto di servizio sul mercato.
8. La previsione che per il 2012 si provvede al riparto delle risorse secondo il criterio storico è stata dichiarata inammissibile perché “norma su esercizio finanziario diverso da quello preso in considerazione dalla presente legge” dalla V Commissione della Camera.
Riassumendo le Regioni chiedono che:
a) sia eliminato il vincolo di destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo perché contrario all’art.119 della Costituzione;
b) siano escluse dal Fondo TPL le risorse che attualmente sono in libera destinazione e che continuino a fluire ai bilanci regionali con il sistema attualmente in vigore;
c) si provveda a una vera fiscalizzazione delle risorse e non si ritorni al sistema della finanza derivata;
d) si provveda alla fiscalizzazione delle risorse tramite aliquota di addizionale IRPEF con la procedura prevista dal D.lgs 68/2011 (riduzione dello stesso importo dell’aliquota statale) ritornando al cespite originario previsto dal d.lgs. ante modifiche del DL 201/2011 che prevede la fiscalizzazione con accisa benzina, in quanto il tributo è rigido e non rispondente al fabbisogno di finanziamento di un servizio in cui il 60% è costo del personale, inoltre l’accisa ha andamento in calo.
e) siano meglio ridefiniti gli aspetti di governance del sistema".