Lo stabilisce la direttiva europea 2005/64 che permetterà la commercializzazione delle vetture solo in caso di riutilizzabilità o riciclabilità almeno dell’85 % della loro massa
E' la direttiva europea 2005/64 a fissare le nuove norme per L'omologazione delle auto.
A partire dal 2010 potranno circolare sulle nostre strade soltanto le "ecovetture", cioè le auto che garantiscono alti standard di recupero e riuso dei componenti.
I requisiti tecnici imposti dal provvedimento ricalcano quelli di recupero e riciclo stabiliti dalla direttiva 2000/53/Ce sulla gestione dei veicoli a fine vita.
"Ai sensi della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (3) vanno fissate norme adeguate che permettano la commercializzazione dei veicoli omologati delle categorie M1 e N1 solo se sia riutilizzabile e/o riciclabile almeno l’85 % della loro massa e se sia riutilizzabile e/o recuperabile almeno il 95 % della loro massa".
L'omologazione entra in vigore:
1. Con effetto dal 15 dicembre 2006, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti della
presente direttiva, non possono:
a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale;
b) proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli.
2. Con effetto dal 15 dicembre 2008, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti della
presente direttiva, devono:
a) rifiutare il rilascio dell’omologazione della CE;
b) rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.
3. Con effetto dal 15 luglio 2010, gli Stati membri devono, se non sono rispettati i requisiti della presente direttiva:
a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;
b) rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica
l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 70/156/CEE.
4. L’articolo 7 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2006.
Le nuove misure interesseranno le autovetture nuove e gli autocarri leggeri fino a 3.500 kg, escludendo dal campo di applicazione i veicoli ad uso speciale, come camper, ambulanze, blindati, alcune tipologie di autocarri leggeri, le vetture prodotte in serie ridotte. Le nuove regole introdurranno modifiche anche alla direttiva 70/156/Cee, intervenendo sulla materia normata dagli allegati in modo da adeguarli agli obiettivi di tutela ambientale stabiliti dalla 2000/53/Ce.
Per ottenere L'omologazione i nuovi veicoli dovranno essere progettati e realizzati in modo da assicurare gli standard di recupero dei componenti imposti dalla direttiva 2000/53/Ce, attuata nel nostro ordinamento dal Dlgs 209/2003, fissando una soglia di riciclabilità tra il 70 e L'80%, con uno step ottimale del 95% entro il 2015.
Per conseguire L'omologazione, i nuovi veicoli non dovranno essere dotati di componenti usate considerate a rischio per la sicurezza e per l’ambiente: tra questi figurano gli air-bag, le cinture di sicurezza, i bloccasterzo agenti sulla colonna dello sterzo, gli immobilizzatori, le marmitte catalitiche, i silenziatori del tubo di scarico. Gli Stati membri dovranno aver completato il calendario di applicazione delle nuove regole entro il luglio 2010.
M. Gio M. – clickmobility.it