FIRENZE. IL MINISTERO STABILISCE LA LEGITTIMITÀ DELL'USO DELLE PORTE TELEMATICHE PER VIGILARE SULLE CORSIE PREFERENZIALI

FIRENZE. IL MINISTERO STABILISCE LA LEGITTIMITÀ DELL'USO DELLE PORTE TELEMATICHE PER VIGILARE SULLE CORSIE PREFERENZIALI

l'amministrazione fiorentina lo sostiene da tempo, conferma il vicesindaco Matulli

Utilizzare le porte telematiche per vigilare sulle corsie preferenziali? E' assolutamente legittimo.
A stabilirlo è il Ministero delle Infrastrutture (Dipartimento per i trasporti terresti, direzione generale per la motorizzazione) e dei trasporti rispondendo L'interrogativo posto dalla Polizia Municipale.

"Questo parere non ha fatto altro che confermare quello che L'amministrazione comunale fiorentina sostiene ormai da tempo – ha spiegato il vicesindaco Giuseppe Matulli che ha comunicato la notizia nel corso del consiglio comunale – ovvero la piena legittimità delL'utilizzo delle porte telematiche sulle corsie preferenziali".

Il vicesindaco ha colto L'occasione per ribadire la filosofia posta alla base delL'utilizzo delle porte telematiche, ovvero la tutela e la difesa della zona a traffico limitato.

La Polizia Municipale ha cercato conforto indirizzando il quesito alla volta del Ministero. Il corpo municipale si chiedeva soprattutto se L'apparecchiatura (ovvero il sistema Cat, controllo accessi telepass) potesse ritenersi debitamente omologata ai sensi delL'articolo 201 c.1 ter codice della strada per il controllo delle corsie riservate senza dover per forza di cose avere la presenza degli organi di polizia.

E ancora "se sia necessaria una specifica autorizzazione per il controllo e il sanzionamento con i predetti dispositivi dei transiti non autorizzati in corsia riservata".

Il parere del Ministero chiarisce una volta per tutte la legittimità delL'uso delle porte telematiche.
La rilevazione può essere messa in pratica con dispositivi dello stesso tipo di quelli impiegati per il controllo dei centri storici e delle ztl. In secondo luogo che per gli apparecchi in funzione sulle corsie preferenziali non è necessaria una specifica autorizzazione perché valgono i motivi di analoga tecnica al sistema omologato.

Il parere conclude quindi che, a differenza di quanto previsto per gli impianti di rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle ztl delle città, per L'installazione e L'esercizio di impianti analoghi, finalizzati però alla rilevazione della circolazione sulle corsie preferenziali, non è necessario alcuna autorizzazione specifica del ministero.

E, per saperne di più, ecco il testo completo del parere del Minstero delle Infrastrutture e dei trasporti…

"Oggetto: utilizzo degli impianti elettronici e telematiche per la rilevazione e il sanzionamento della circolazione non autorizzata nelle corsie riservate.

Con riferimento alla nota a margine, giova esaminare preliminarmente la successione nel tempo delle norme in proposito.
Il comma 133-bis delL'art. 17 della legge 127/1997 ha introdotto la possibilità di installare e di utilizzare impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città, ai fini delL'accertamento delle violazioni delle limitazioni imposte e delL'irrogazioni delle conseguenti sanzioni, a condizione che tali installazioni siano autorizzate secondo procedure disciplinate con apposito regolamento.
Con DPR (decreto presidente della repubblica) 250/1999 è stato emanato il previsto regolamento, che ha disciplinato le procedure per L'autorizzazione L'installazione e L'esercizio degli impianti in argomento, e che ha altresì stabilito le caratteristiche generali e le procedure per L'omologazione dei dispositivi da impiegare per il rilevamento delle infrazioni.
Con il DL (decreto legislativo) 151/2003, convertito con modificazione dalla legge 214/2003, è stato modificato L'articolo 201 del codice della strada e, al comma 1-bis lettera g, ora vigente, è previsto che la contestazione immediata della violazione non è necessaria nel caso in cui la rilevazione degli accessi alle zone a traffico limitato e della circolazione sulle corsie riservate avvenga attraverso i dispositivi previsti dL'articolo 17, comma 133-bis della legge 127/1997.
Richiamando la formulazione letterale di tale norma, il legislatore ha ammesso che la rilevazione della circolazione sulle corsie riservate possa avvenire con dispositivi dello stesso tipo di quelli impiegati per la rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato,
Mentre per L'installazione e L'esercizi di tali impianti (per la necessità di delimitare opportunamente i centri storici e le zone a traffico limitato, nonché di prevedere opportune deroghe per i residenti e particolari categorie di utenti), è previsto lo specifico regime autorizzativo di cui L'articolo 1 del citato DPR 250/1999, non altrettanto può dirsi per i dispositivi deputati alla rilevazione della circolazione sulle corsie riservate, ancorché analoghi a quelli sopra indicati.
Per essi, infatti, può unicamente invocarsi la rispondenza alle caratteristiche e ai criteri di omologazione o di approvazione degli impianti, di cui L'articolo 7 del citato DPR 250/1999, per ovvi motivi di analogia tecnica; a tale riguardo il sistema denominato CAT risulta pienamente rispondente.
A parere di questo ufficio, a differenza di quanto espressamente previsto per gli impianti di rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città, non si rende necessaria alcuna autorizzazione di questo ministero per L'installazione e L'esercizio di impianti analoghi, finalizzati però alla rilevazione della circolazione sulle corsie preferenziali". M. Gio. M. – clickmobility.it

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