Il Tar del Lazio ha pubblicato la sentenza che annulla, previa sospensione, il bando di gara del comune
Nei giorni scorsi la notizia dell'accoglimento da parte del Tar del ricorso della società GTM srl, contro il bando per “l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in due lotti”. Ieri, la pubblicazione della sentenza N. 02732/2019, che mette il punto finale sull'intera vicenda. L'effetto è che la pronuncia dei magistrati amministrativi obbliga il comune a ricominciare da capo per correggere i passaggi che il Tar ha sonoramente bocciato. Sono diversi i punti qualificanti del bando caduti sotto la mannaia dei giudici: Per quanto riguarda i costi i magistrati scrivono: "nelle gare per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale la stazione appaltante deve fare esclusivo riferimento ai costi standard per definire le compensazioni economiche ed i corrispettivi da porre a base d’asta. Roma Capitale, nell’elaborazione del PEFS ai fini della successiva quantificazione dei suddetti elementi, era assolutamente vincolata a prendere, quale parametri, i costi standard così come definiti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 157/2018. I costi standard sono stati invece in concreto considerati solo relativamente ad alcune voci di costo; ciò facendo, l’Amministrazione resistente ha disatteso le prescrizioni appena richiamate". Per quanto concerne i costi di gestione i giudici del Tar sentenziano: "Si riscontra una differenza invero consistente nella determinazione dei costi la cui spiegazione, da parte di Roma Capitale, sembra potersi rinvenire solo in un assunto, non dimostrato, differente costo della manodopera, mentre, come noto, vanno considerate anche le altre voci di costo, alle quali va aggiunto un margine di utile". Accolta in parte la tesi del ricorrente e concernente il trasferimento del personale, nella parte relativa al TFr. Per i giudici è da considerarsi illegittima "la previsione che pone in capo al gestore entrante l’obbligo di versare anche il TFR pregresso relativo a tale personale, con la conseguenza che nella lex specialis deve essere precisato che, in caso di affidamento della gara a soggetto diverso dal gestore uscente, restano a carico di quest’ultimo il versamento all’Ente previdenziale di quanto fino a quel momento dovuto a titolo di quota maturata di trattamento di fine rapporto".