Sul ricorso proposto dalla Saba il Consiglio di Stato rimette la decisione nelle mani dell´organo europeo Sulla correttezza giuridica dell´uso dell´ ´in house´ per l´affidamento dei servizi pubblici il Consiglio
Sul ricorso proposto dalla Saba il Consiglio di Stato rimette la decisione nelle mani dell´organo europeo
Sulla correttezza giuridica dell´uso dell´ ´in house´ per l´affidamento dei servizi pubblici il Consiglio di Stato passa gli incartamenti alla Corte di giustizia della Comunità Europea.
La decisione si legge espressamente nell´ ordinanza 2316 del 22 aprile 2004, espressa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e fa riferimento al ricorso n. 6265 del 2003, proposto dalla SABA Italia s.p.a., contro il Comune di Bolzano, e la SEAB s.p.a., per l´annullamento della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino – Alto Adige, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, 20 maggio 2003 n. 211, resa tra le parti.
La Saba Italia spa ha ´proposto appello, chiedendo la riforma´ della sentenza del Tar Trentino. Sentenza che ha ´respinto il ricorso proposto dalla SABA Italia s.p.a. per l´annullamento di tutti i provvedimenti con i quali il Comune di Bolzano ha esercitato il recesso dalla convenzione stipulata con la SABA Italia s.p.a. per la gestione dei parcheggi a pagamento, e, con deliberazione del Consiglio comunale 17 dicembre 2002, n. 124, ha affidato il medesimo servizio alla SEAB s.p.a., con decorrenza 1 gennaio 2003. Con la stessa sentenza è stato respinta anche la domanda relativa al risarcimento del danno´.
´In particolare – si legge nell´ordinanza -, la ricorrente aveva dedotto che l´affidamento di servizi pubblici ad una società per azioni, a capitale interamente comunale, come la SEAB, senza espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, si poneva in contrasto le norme di cui agli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 del Trattato dell´Unione Europea, che tutelano principio di non discriminazione, la libertà nella prestazione dei servizi pubblici e il principio della libera concorrenza´
´La Sezione autonoma di Bolzano – prosegue l´ordinanza – ha ritenuto che tale vizio non si configurasse, allegando la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità che ha escluso l´applicazione delle regole della libera concorrenza per i casi di ´in house providing´, riconoscibili dal fatto che l´Amministrazione esercita sulla societ? un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (sentenza 18 novembre 1999 in causa 197/98 Teckal s.r.l. c. Comune di Aviano; 9 settembre 1999 in causa 108/98 Risan c. Comune di Ischia). Il possesso del 100% del capitale sociale garantirebbe tale forma di controllo´.
E´ da aggiungere che la soluzione del quesito in esame non esplica effetti solo sulla applicabilità della normativa della Regione Trentino-Alto Adige, perchè? anche la legislazione dello Stato consente ora la deroga al metodo di scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica. Con l´art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 è stato nuovamente modificato l´art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 ( testo unico delle leggi sugli enti locali) concernente la disciplina dei servizi pubblici, già modificato, come accennato in precedenza con l´art. 35 della legge 20 dicembre 2001 n. 448. Il comma 5 è stato interamente sostituito con una disposizione che, alla lettera c), riproducendo alla lettera le espressioni della sentenza Teckal, ammette il conferimento del servizio ´a società a capitale interamente pubblico a condizione che l´ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano´.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte di giustizia della Comunità Europea, a sensi dell´art. 234 del Trattato istitutivo, ai fini della pronuncia pregiudiziale sul seguente quesito: se è compatibile col diritto comunitario, in particolare con la libertà della prestazione di servizi, il divieto di discriminazione e l´obbligo di parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza, di cui agli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 del Trattato, l´affidamento diretto, ossia in deroga ai sistemi di scelta del contraente di cui alla Direttiva 92/50 CEE, della gestione di parcheggi pubblici a pagamento, ad una societ? per azioni, a capitale interamente pubblico, ai sensi dell´art. 44, comma 6, lett. b) della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4.1.1993, n. 1, modificato dall´art. 10 della legge regionale del 23.1.1998, n. 10.
Manuela Michelini – clickmobility.it
(05-05-2004)


Clickmobility:


