Tutti rimborsati i viaggiatori con biglietti per aerei, treni navi nelle zone coinvolte dall'emergenza
Per effetto del decreto legge 9/20 approvato dal governo e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale tutti i viaggiatori diretti nelle aree interessate dal contagio -individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 – e in possesso di titoli di viaggio potranno usufruire del rimborso generalizzato. La norma contenuta nel decreto (articolo 28 del Dl 9/2020) fa esplicito riferimento (comma 1 dell'art 28) ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre e indica i soggetti interessati dal provvedimento. Si potrà, dunque, rinunciare al viaggio senza perdere quanto pagato, non solo se c'è impossibilità assoluta (come la quarantena o l'isolamento fiduciario) ma anche nei viaggi programmati nelle aree di contagio. Il decreto elenca inoltre, un lungo elenco di attività ed eventi soggetti alla sospensione per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 per cui si ha diritto al rimborso. Il comma 3 dell'art 28 stabilisce, inoltre, che "il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione". Per quanto riguarda il timing risulta pacifico che chi ha acquistato biglietti prima dell'approvazione del decreto di emergenza dello scorso 23 febbraio e validi fino all'8 marzo rientra nelle fattispecie previste articolo 28 del Dl 9/2020.


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